Descrizione
DELIMITAZIONE E ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI DI PROPAGANDA DIRETTA
A partire dal trentesimo giorno antecedente le elezioni, cioè da venerdì 24 ottobre 2025, l'affissione di stampati, giornali murali o altri e di manifesti di propaganda, da parte di partiti o gruppi politici che partecipano direttamente alla competizione elettorale, è effettuata esclusivamente negli appositi spazi a ciò destinati dal Comune ai sensi dell'art. 1, comma 1 della Legge 04/04/1956 n. 212. Tra gli stampati, giornali murali od altri e manifesti previsti dai precedenti commi si intendono compresi anche quelli che contengono avviso di comizi, riunioni o assemblee a scopo elettorale. La Giunta Municipale, ai sensi degli artt. 2 e 3 della legge n. 212/1956, deve provvedere a individuare, delimitare e ripartire gli spazi per l’affissione di stampati, giornali murali o altri e di manifesti di propaganda, distintamente e in parti uguali, fra le liste ammesse tra il 33° e il 30° giorno precedente quello della votazione, e quindi tra martedì 21 e venerdì 24 ottobre 2025. Il numero degli spazi è stabilito per ciascun centro abitato in base alla relativa popolazione residente e sono delimitati e ripartiti in tante sezioni quante sono le liste ammess. Sono vietati gli scambi e le cessioni delle superfici assegnate. L'assegnazione delle sezioni è effettuata seguendo l'ordine di ammissione delle liste. L'ordine di ammissione delle liste è dato dall'esito dei sorteggi effettuati dagli organi preposti all’esame delle candidature (Ufficio Centrale Circoscrizionale e Ufficio Centrale Regionale) che verrà comunicato ai Comuni facenti parte di ogni circoscrizione. Nel caso in cui, entro il giorno 34° precedente la data fissata per le elezioni, non siano state ancora comunicate le liste o le candidature uninominali ammesse, la Giunta Municipale provvede agli adempimenti di cui all'articolo 3 entro i due giorni successivi alla ricezione della comunicazione delle liste o delle candidature uninominali ammesse.
INIZIO DELLA PROPAGANDA, RIUNIONI ELETTORALI E DIVIETO DI ALCUNE FORME DI PROPAGANDA
Dal 30° giorno precedente quello della votazione, e quindi da venerdì 24 ottobre 2025, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 212/1956, sono vietati:
- il lancio o getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico;
- ogni fonna di propaganda elettorale ltm1inosa o figurativa, a carattere fisso in luogo
pubblico. escluse le insegne delle sedi dei partiti; - ogni forma di propaganda luminosa mobile.
Dal medesimo giorno, ai sensi dell'art. 7, primo comma, della legge 24 aprile 1975, n. 130, possono tenersi riunioni elettorali senza l'obbligo di preavviso al Questore.
PROPAGANDA ELETTORALE FONICA SU MEZZI MOBILI
Sempre da venerdì 24 ottobre 2025, l’uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito solo nei termini e nei limiti di cui all’art. 7, comma 2, della citata legge n. 130/1975. Inoltre, ai sensi dell’art. 59, comma 4, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), come modificato dall’art. 49 del D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610, la propaganda elettorale mediante altoparlante installato su mezzi mobili è subordinata alla preventiva autorizzazione del Sindaco o, nel caso in cui si svolga sul territorio di più comuni, del Prefetto della provincia in cui ricadono i comuni stessi.
DIFFUSIONE DI SONDAGGI DEMOSCOPICI
Nei 15 giorni precedenti la data di votazione, ai sensi dell’art. 8, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e quindi a partire da sabato 8 novembre 2025, sino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull’esito della consultazione popolare e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi siano stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto.
INIZIO DEL DIVIETO DI PROPAGANDA
Ai sensi dell’art. 9, primo comma, della legge n. 212/1956, nel giorno precedente e in quelli della votazione, e quindi da sabato 22 a lunedì 24 novembre 2025, sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, le nuove affissioni di stampati, giornali murali e manifesti. Inoltre, ai sensi del secondo comma del medesimo art. 9 della legge n. 212/1956, nei giorni della votazione, è vietata ogni forma di propaganda entro il raggio di metri 200 dall’ingresso delle sezioni elettorali. È consentita la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche poste in luogo pubblico e regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi
RILEVAZIONI DI VOTO DA PARTE DI ISTITUTI DEMOSCOPICI
L’attività di istituti demoscopici volta a rilevare, all’uscita dai seggi, gli orientamenti di voto degli elettori, a fini di proiezione statistica, non è soggetta a particolari autorizzazioni. La rilevazione stessa, tuttavia, deve avvenire a debita distanza dagli edifici sedi di seggi e non interferire in alcun modo con il regolare e ordinato svolgimento delle operazioni di votazione. Si ritiene, inoltre, che la presenza di incaricati all’interno delle sezioni per la rilevazione del numero degli iscritti nelle liste elettorali nonché dei risultati degli scrutini possa essere consentita, previo assenso da parte dei presidenti degli uffici di sezione e solo per il periodo successivo alla chiusura delle operazioni di votazione, purché in ogni caso non venga turbato il regolare procedimento delle operazioni di scrutinio.
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Ultimo aggiornamento: 1 novembre 2025, 17:56