Descrizione
In occasione dei Referendum abrogativi indetti per domenica 8 giugno e lunedì 9 giugno 2025, gli elettori italiani appartenenti alle seguenti categorie di persone:
- elettori temporaneamente all'estero per motivi di lavoro, studio o cure mediche per un periodo minimo di tre mesi in cui ricade la data della consultazione
- personale di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 4 bis legge 459/01 (elettori appartenenti alle Forze armate e di polizia temporaneamente all'estero nello svolgimento di missioni internazionali)
- familiari conviventi degli elettori di cui sopra (per i quali non è richiesto il periodo di tre mesi di temporanea residenza all'estero)
- chi svolge il servizio civile all'estero
potranno esercitare il diritto di voto per corrispondenza (art. 4-bis, c. 1, L. 459 del 27/12/2001), ricevendo il plico elettorale contenente la scheda per il voto all’indirizzo di temporanea dimora all’estero. Per avvalersi di questa facoltà, gli elettori temporaneamente all’estero, iscritti nelle liste elettorali del Comune di Giffoni Valle Piana, dovranno far pervenire all'Ufficio Elettorale l'opzione di voto per corrispondenza entro mercoledì 7 maggio 2025 utilizzando il modulo in allegato.
La dichiarazione di opzione voto deve essere inviata con una delle seguenti modalità:
- personalmente o tramite persona delegata all’Ufficio Protocollo del Comune di Giffoni Valle Piana – Via Vignadonica 19, negli orari di apertura al pubblico
- via mail a elettorale@comune.giffonivallepiana.sa.it
- via pec a protocollogiffonivallepiana@pec.it
Per quanto attiene ai contenuti, la dichiarazione di opzione, necessariamente corredata di copia di un documento d’identità valido dell’elettore, deve contenere l’indirizzo postale estero cui va inviato il plico elettorale ed una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui al comma 1 del citato art. 4-bis, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Con riferimento al presupposto temporale della presenza dell’elettore all’estero per un periodo minimo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento della consultazione, la relativa domanda si ritiene validamente prodotta ove si dichiari espressamente tale circostanza, ed anche se l’interessato non si trovi all’estero al momento della domanda stessa, purché il periodo previsto e dichiarato di temporanea residenza comprenda la data stabilita per la votazione.
Si segnala che la legge non richiede il periodo previsto di tre mesi di temporanea residenza all’estero per i familiari conviventi dei temporaneamente all’estero aventi diritto al voto per corrispondenza.
Si ricorda che il termine del 7 maggio 2025 è tassativo e non derogabile: oltre tale data le opzioni non potranno essere accolte.
Allegati
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Ultimo aggiornamento: 12 maggio 2025, 16:02