Descrizione
Per i referendum popolari abrogativi dell'8 e 9 giugno 2025, gli elettori italiani residenti all'estero votano per corrispondenza, ricevendo il plico elettorale direttamente al proprio indirizzo di residenza, ai sensi della legge 27 dicembre 2001, n. 459 e del relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 2 aprile 2003, n. 104. A tal fine, si raccomanda di controllare e regolarizzare la propria situazione anagrafica e di indirizzo presso l’Ufficio consolare competente, utilizzando preferibilmente il portale online dei servizi consolari Fast It.
La predetta normativa, nel prevedere il voto per corrispondenza per tali elettori (i cui nominativi vengono inseriti d'ufficio nell'elenco degli aventi diritto al voto residenti all'estero), fa comunque salva la possibilità di votare in Italia, previa apposita e tempestiva opzione, da esercitare in occasione di ogni consultazione e valida limitatamente ad essa.
In particolare, il diritto di optare per il voto in Italia, ai sensi degli artt. 1, comma 3, e 4 della legge n. 459/2001 nonché dell'art. 4 del D.P.R. n. 104/2003, deve essere esercitato entro il decimo giorno successivo all'indizione del referendum (riferendosi tale termine alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di indizione) e cioè entro giovedì 10 aprile 2025, preferibilmente utilizzando il modello allegato.
L'opzione dovrà pervenire entro il termine sopraindicato all'Ufficio Consolare operante nella circoscrizione di residenza dell'elettore e potrà essere revocata con le medesime modalità ed entro gli stessi termini previsti per il suo esercizio. Qualora l'opzione venga inviata per posta, l'elettore ha l'onere di accertarne la ricezione, da parte dell'Ufficio Consolare, entro il termine prescritto.
Laddove si scelga di recarsi in Italia per votare, si ricorda come non sia previsto alcun rimborso per le spese di viaggio sostenute, ma solo agevolazioni tariffarie all'interno del territorio italiano. Solo gli elettori residenti in Paesi dove non vi sono le condizioni per votare per corrispondenza (legge 459/2001, art. 20, comma 1-bis) hanno diritto al rimborso del 75 per cento del costo del biglietto di viaggio, in classe economica.
Gli Uffici consolari di appartenenza sono a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
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Ultimo aggiornamento: 12 maggio 2025, 16:12