Descrizione
A chi è rivolto
L’Assegno di Maternità di base (AMB) è concessa alle donne che:
- non beneficiano di nessuna indennità di maternità obbligatoria (quella prevista nel periodo in cui non è possibile lavorare, di norma 2 mesi prima del parto e 3 mesi dopo, per le lavoratrici dipendenti o le socie lavoratrici di cooperative, per le lavoratrici autonome, per le imprenditrici agricole o per le libere professioniste);
- che percepiscono un’indennità inferiore all’importo concesso dal Comune;
- in caso di nascita o di affidamento preadottivo o di adozione senza affidamento di un figlio/a;
- a condizione che posseggano determinati requisiti soggettivi ed economici, sotto elencati.
Requisiti
Per accedere alla prestazione la donna deve possedere i seguenti requisiti al momento di presentazione della domanda:
- essere residente nel Comune di Giffoni Valle Piana;
- il figlio/a per cui si richiede l’assegno deve essere residente nel nucleo familiare della richiedente;
- il figlio/a per cui si richiede l’assegno deve essere nato/a nell'anno in corso e di età non superiore a 6 mesi oppure, in caso di affidamento preadottivo o adozione senza affidamento, si deve essere verificato, nell'anno in corso, l’ingresso nella famiglia anagrafica della donna di almeno un minore di età non superiore a 6 anni o, in caso di affidamenti ed adozioni internazionali, di età non superiore ai 18 anni;
- avere cittadinanza italiana o comunitaria o non comunitaria - vedere in allegato (*) i requisiti relativi alla cittadinanza;
- non aver beneficiato e/o non aver diritto a beneficiare, relativamente al figlio/a per cui si richiede il beneficio, di alcuna indennità di maternità obbligatoria (quella prevista, in genere, due mesi prima del parto e tre mesi dopo) da parte di INPS, di altra cassa previdenziale o da parte del datore di lavoro; è possibile richiedere un integrazione, se l'indennità di maternità obbligatoria ricevuta da altri soggetti è inferiore a quella concessa dal Comune;
- quando la richiesta è presentata da donna in possesso di uno dei titoli di soggiorno idoneo ai sensi di legge, anche il figlio, che non sia nato in Italia o non risulti cittadino di uno Stato dell'Unione Europea, deve essere in possesso di titolo di soggiorno collegato ad almeno un genitore;
- essere in possesso di attestazione ISEE anno 2025, in corso di validità, di valore non superiore ad euro 20.382,90 (Comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche della Famiglia - in GU n. 28 del 4-02-2025 e Circolare INPS n. 45 del 19/02/2025), dalla quale risulti calcolato:
- l’ISEE ORDINARIO, valido anche per prestazioni agevolate rivolte a minori, elaborato ai sensi dell’art. 3 del DPCM 159/2013, nel caso di genitori conviventi tra loro, coniugati, separati legalmente o divorziati ovvero nel nucleo è presente un solo genitore mentre l’altro risulta estraneo ai sensi dell’art. 7 comma 1 punti a), b), c), d), e) del DPCM 159/2013
- l’ISEE specifico PER PRESTAZIONI AGEVOLATE RIVOLTE A MINORENNI, elaborato ai sensi dell'art. 7 del DPCM 159/2013, nel caso in cui un genitore non sia residente nel nucleo familiare del minore, non sia coniugato con l’altro genitore e abbia riconosciuto il figlio;
- non avere richiesto né beneficiato dell’Assegno di Maternità di Stato dell'INPS, previsto dall’art. 75 del D. Lgs. 151/2001.
Come fare
Per accedere alla prestazione occorre consegnare a mano, con anticipo di almeno 15 giorni prima della scadenza del termine perentorio di sei mesi dalla data di nascita del figlio o dalla data di ingresso del minore nella famiglia anagrafica della donna che lo riceve in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento, il Modulo Domanda Maternità (allegato in calce al presente avviso) compilato in ogni sua parte ed allegando i documenti indicati di seguito, nella sezione "Cosa serve".
Ricevuta l'stanza dell’utente, l'Ufficio Politiche Sociali verificherà la completezza delle informazioni, dei documenti allegati e la sussistenza dei requisiti d’accesso alla prestazione.
Se i requisiti risulteranno soddisfatti la richista/istanza sarà protocollata dall'ufficio preposto e l'interessata riceverà altresì copia di avvenuta registrazione/protocollazione della pratica.
Qualora dai controlli, anche postumi, emerga la non veridicità del contenuto delle autocertificazioni, si procederà alla revoca del beneficio ed all'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 76 del DPR 445/2000.
Per ogni evento (nascita, adozione o affidamento) si può presentare una sola domanda.
La richiedente è tenuta a comunicare tempestivamente al Comune Ufficio Politiche Sociali ogni modifica intervenuta successivamente alla presentazione della domanda relativa alla residenza ed al codice IBAN auto certificati.
Cosa serve
Allegare alla domanda i seguenti documenti esclusivamente in formato PDF (non saranno accettati documenti in altro formato, ad esempio fotografico Jpeg, png, ecc):
- attestazione ISEE in corso di validità, dalla quale risulti calcolato:
- l’ISEE ORDINARIO, valido anche per prestazioni agevolate rivolte a minori, elaborato ai sensi dell’art. 3 del DPCM 159/2013, nel caso di genitori conviventi tra loro, coniugati, separati legalmente o divorziati ovvero nel nucleo è presente un solo genitore mentre l’altro risulta estraneo ai sensi dell’art. 7 comma 1 punti a), b), c), d), e) del DPCM 159/2013;
- l’ISEE specifico PER PRESTAZIONI AGEVOLATE RIVOLTE A MINORENNI, elaborato ai sensi dell'art. 7 del DPCM 159/2013, nel caso in cui un genitore non sia residente nel nucleo familiare del minore, non sia coniugato con l’altro genitore e abbia riconosciuto il figlio;
- documento d’identità della richiedente (fronte/retro);
- tessere sanitarie o codici fiscali di tutti i componenti del nucleo familiare (fronte/retro);
- codice IBAN relativo al conto corrente od alla carta prepagata dotata di IBAN intestato alla madre richiedente;
- per i soli cittadini non-comunitari: i titoli di soggiorno in corso di validità di tutti i componenti del nucleo familiare e/o le ricevute postali con i relativi bollettini postali pagati che attestano l’avvenuta presentazione della richiesta di rilascio/rinnovo dei titoli di soggiorno.
IMPORTANTE:
- NON INVIARE VIA E-MAIL E/O PEC IL MODULO DELLA DOMANDA DI ASSEGNO MATERNITÀ’ DI BASE COMPILATO E FIRMATO IN QUANTO LA PROCEDURA PREVEDE CHE, AL FINE DELLA VERIFICA PRODROMICA DEL POSSESSO DEI REQUISITI, LA RICHIEDENTE DOVRA' CONSEGNARE A MANO LA RICHIESTA E TUTTA LA DOCUMENTAZIONE A CORREDO CHE, IN CASO DI POSITIVO RISCONTRO, SARA' PROTOCOLLATA E PROCESSATA DALL'UFFICIO POLITICHE SOCIALI;
- LE ISTANZE INCOMPLETE (es: per mancanza di documentazione e/o delle informazioni, per scansioni illeggibili con allegati non pertinenti, ecc) NON POTRANNO ESSERE PRESE IN CONSIDERAZIONE E NON SARANNO PROCESSATE/LAVORATE;
- L’UNICO MODULO VALIDO PER PRESENTARE DOMANDA DI ASSEGNO DI MATERNITÀ’ DI BASE E’ QUELLO ALLEGATO IN CALCE AL PRESENTE AVVISO E PREDISPOSTO DALL’ENTE. PERTANTO, EVENTUALI DOMANDE COMPILATE SU MODULO DIFFORME NON SARANNO ACCOLTE NE PRESE IN CONSIDERAZIONE.
Per comunicare al Comune eventuali modifiche intervenute successivamente alla presentazione della domanda consegnare a mano e tempestivamente i documenti del caso all'Ufficio Politiche Sociali.
Cosa si ottiene
L'assegno è concesso dal Comune, ma è l'INPS che provvede al pagamento. Dopo la consegna dell'Istanza, il Comune effettua i controlli e, conclusi i medesimi, provvede a concedere o negare l'assegno. In caso di concessione i dati degli aventi diritto sono trasmessi all'INPS che provvederà al pagamento sul c/c bancario o postale dichiarato del richiedente.
Tempi e scadenze
La domanda di assegno di maternità di base è presentata al Comune di residenza entro il termine perentorio di 6 mesi dalla data di nascita del figlio o dalla data di ingresso del minore nella famiglia anagrafica della donna nel caso di adozione o affidamento.
E’ possibile aggiungere integrazioni alla domanda già presentata, ma queste devono essere fatte entro il termine di 6 mesi dalla data di nascita del bambino o dalla data dell’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato, salvo quanto sopra precisato nel caso di attesa di permesso di soggiorno.
In caso di concessione l'INPS provvederà al pagamento entro 45 giorni dalla data di ricezione dei dati.
Importi
L'importo dell'assegno è annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT.
Per l'anno 2025 l'importo dell’assegno maternità, se spettante in misura intera, è pari a complessivi euro 2.037,00, erogati in una unica soluzione (407,40 euro per cinque mensilità).
Casi particolari
- La donna che al momento di presentazione della domanda, possiede tutti i requisiti previsti tranne quello del titolo di soggiorno, di cui però ha fatto la richiesta alla Questura per sé e per il/i figlio/i nato/i, dovrà presentare comunque l’istanza, compilando il modulo. In questa ultima circostanza, ai sensi della Circolare INPS n. 35 del 09/03/2010, la domanda presentata sarà tenuta in sospeso dal Comune fino al conseguimento dei titoli richiesti, che dovranno essere tempestivamente integrati consegnandoli all'Ufficio Politiche Sociali.
- Se la madre o l'adottante o l'affidataria è deceduta oppure minorenne, la domanda viene presentata:
– dal padre, se il figlio è stato riconosciuto e si trova nella famiglia anagrafica del padre ed è soggetto alla sua potestà, oppure se vi sia affidamento esclusivo al padre;
– dal padre, in caso di abbandono del neonato da parte della madre e affidamento esclusivo al padre; inoltre la madre deve risultare residente nel territorio dello Stato al momento del parto - Quando la madre è minorenne e non ricorrono le condizioni di cui al punto 2), la domanda è presentata dal tutore o altro legale rappresentante.
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Ultimo aggiornamento: 24 dicembre 2025, 13:21